In quello che viene definito lavoro domestico, secondo le legge n.339 del 2 aprile 1958, rientrano gli addetti ai servizi domestici che lavorano per un lungo periodo e per almeno quattro ore al giorno presso un datore di lavoro in cambio di una retribuzione in denaro (che a volte può comprendere il vitto e l’alloggio), queste persone collaborano al buon funzionamento della vita familiare.
Il personale assunto può avere una qualifica specifica oppure essere addetto a mansioni generiche ed il datore di lavoro non deve essere per forza rappresentato da una singola persona, possono essere datori di lavoro un gruppo familiare oppure delle comunità senza scopi di lucro, in quanto anche queste propongono delle offerte di lavoro basate sulla collaborazione domestica.
Un lavoratore può usufruire del contratto di lavoro domestico se:
– il lavoro è continuativo e non saltuario;
– il lavoro viene svolto presso una famiglia;
– il lavoro deve occupare almeno quattro ore della giornata, anche se separate una dall’altra.
La legge inclusa nel contratto di lavoro domestico è stata soggetta a delle modifiche nel corso del tempo, l’ultima risale al 2009.
Questo contratto prevede quattro categorie di inquadramento dei lavoratori, che variano in base al livello di istruzione ed al grado di professionalità che viene loro richiesto, vediamo come si dividono:
(altro…)